(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33
                         del 21 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Disposizioni per l'erogazione alle imprese dei contributi di cui
all'art.  5 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 convertito con
legge 31 dicembre 1996, n. 677 recante "Interventi urgenti  a  favore
delle  zone  colpite  dagli  eventi  calamitosi  dei mesi di giugno e
ottobre 1996.
 
  1. Le provvidenze concesse alle imprese  danneggiate  dagli  eventi
alluvionali  del  giugno  1996, a valere sui fondi di cui all'art. 10
dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DPC - n.
2449 del 25 giugno 1996 sono detratte dall'ammontare  dei  contributi
di  cui  le  medesime  imprese  beneficiano  in  base  all'art. 5 del
decreto-legge 12 novembre  1996,  n.  576  convertito  con  legge  31
dicembre  1996,  n.   677, secondo le disposizioni di cui al presente
articolo.
  2. La detrazione riguarda la quota  delle  provvidenze  di  cui  al
comma   1  non  utilizzata  per  il  finanziamento  del  piano  degli
interventi infrastrutturali e di emergenza di cui  all'art.  3  della
medesima ordinanza n. 2449/1996.
  3.  Successivamente alla presentazione della domanda del contributo
di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge 576/1996,  per  ciascuna
impresa  richiedente,  la Fidi Toscana S.p.A. provvede a calcolare la
suddetta detrazione sulla base del valore dei danni subiti, accertato
con le modalita' di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale  n.  55  del  2  aprile  1997,  e sulla base dell'ammontare
complessivo dei contributi di cui l'impresa puo' beneficiare ai sensi
dell'art.  5, commi 1 e 3 del decreto-legge 576/1996.
  4. L'ammontare complessivo dei contributi e' determinato sulla base
delle percentuali stabilite dal Presidente della Giunta regionale, in
conformita' alle previsioni del citato decreto-legge 576/1996.
  5. Le modalita' per l'attivazione dei contributi  di  cui  all'art.
5,   comma  3  del  decreto-legge  576/1996,  saranno  stabilite  con
successivo provvedimento.
  6. La detrazione e' calcolata prioritariamente  sull'ammontare  del
contributo  al quale puo' accedersi ai sensi dell'art. 5, comma 3 del
citato decreto-legge 576/1996 e, ove quest'ultimo  risulti  inferiore
alla  somma  da  detrarre, sull'ammontare del contributo richiesto ai
sensi del comma 1 del medesimo art. 5.
  7. Sulla  base  delle  risultanze  dei  calcoli  di  cui  al  comma
precedente,  la  Fidi  Toscana  S.p.A.  eroga  il  contributo a fondo
perduto previsto dal l'ar. 5, comma  1  del  decreto-legge  576/1996.
Tali  risultanze  sono  altresi'  utilizzate  per  la concessione del
contributo di cui al comma 3 del  medesimo  articolo,  ove  ne  venga
presentata  richiesta  da  parte dell'impresa secondo le modalita' da
determinarsi ai sensi del comma 5 del presente articolo.