(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 21 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni per l'erogazione alle imprese dei contributi di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677 recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996. 1. Le provvidenze concesse alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del giugno 1996, a valere sui fondi di cui all'art. 10 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DPC - n. 2449 del 25 giugno 1996 sono detratte dall'ammontare dei contributi di cui le medesime imprese beneficiano in base all'art. 5 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677, secondo le disposizioni di cui al presente articolo. 2. La detrazione riguarda la quota delle provvidenze di cui al comma 1 non utilizzata per il finanziamento del piano degli interventi infrastrutturali e di emergenza di cui all'art. 3 della medesima ordinanza n. 2449/1996. 3. Successivamente alla presentazione della domanda del contributo di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge 576/1996, per ciascuna impresa richiedente, la Fidi Toscana S.p.A. provvede a calcolare la suddetta detrazione sulla base del valore dei danni subiti, accertato con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 55 del 2 aprile 1997, e sulla base dell'ammontare complessivo dei contributi di cui l'impresa puo' beneficiare ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3 del decreto-legge 576/1996. 4. L'ammontare complessivo dei contributi e' determinato sulla base delle percentuali stabilite dal Presidente della Giunta regionale, in conformita' alle previsioni del citato decreto-legge 576/1996. 5. Le modalita' per l'attivazione dei contributi di cui all'art. 5, comma 3 del decreto-legge 576/1996, saranno stabilite con successivo provvedimento. 6. La detrazione e' calcolata prioritariamente sull'ammontare del contributo al quale puo' accedersi ai sensi dell'art. 5, comma 3 del citato decreto-legge 576/1996 e, ove quest'ultimo risulti inferiore alla somma da detrarre, sull'ammontare del contributo richiesto ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5. 7. Sulla base delle risultanze dei calcoli di cui al comma precedente, la Fidi Toscana S.p.A. eroga il contributo a fondo perduto previsto dal l'ar. 5, comma 1 del decreto-legge 576/1996. Tali risultanze sono altresi' utilizzate per la concessione del contributo di cui al comma 3 del medesimo articolo, ove ne venga presentata richiesta da parte dell'impresa secondo le modalita' da determinarsi ai sensi del comma 5 del presente articolo.